IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303  e  successive
modificazioni, recante «Ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria   e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012 recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio
2015 con cui e' stato adottato il Piano d'azione straordinario contro
la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge  15
ottobre 2013, n. 119; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
102065 del 27 dicembre 2016, recante «Ripartizione in capitoli  delle
Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 - 2019»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  dicembre  2016
con il  quale  l'on.  avv.  Maria  Elena  Boschi  e'  stata  nominata
Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo; 
  Visto il decreto Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  19
gennaio 2017, con il quale sono state delegate  alla  Sottosegretaria
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on.  avv.  Maria
Elena Boschi, le funzioni in materia di pari opportunita'; 
  Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita'» al fine di promuovere  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita'; 
  Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con
legge 27 giugno 2013, n. 77; 
  Visto l'art.  5-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visto l'art. 5-bis, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  93  del
2013, il quale prevede che, al  fine  di  dare  attuazione  a  quanto
previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del medesimo  decreto,  il
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita',
di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7  milioni  di
euro per l'anno 2014 e di  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 5-bis, il quale prevede  che  il
Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  provveda  annualmente  a
ripartire tra le Regioni le risorse di cui al comma  1  dello  stesso
art. 5-bis, tenendo conto  della  programmazione  regionale  e  degli
interventi gia' operativi per contrastare la violenza  nei  confronti
delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati  e
del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia'  esistenti  in
ogni regione, nonche' della necessita' di riequilibrare  la  presenza
dei  centri  antiviolenza  e  delle  case-rifugio  in  ogni  regione,
riservando un terzo dei fondi disponibili  all'istituzione  di  nuovi
centri e di nuove case-rifugio al  fine  di  raggiungere  l'obiettivo
previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla  violenza  contro
le donne (Finlandia, 8-10 novembre 1999); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
luglio 2014 con cui sono state ripartite, per il biennio 2013-2014 le
risorse relative al «Fondo per le politiche  relative  ai  diritti  e
alle pari opportunita'» di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge
n. 93 del 2013; 
  Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e  le  Regioni,  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  Autonomie  locali,
relativa  ai  requisiti  minimi  dei  centri  antiviolenza  e   delle
case-rifugio,  prevista  dall'art.  3,  comma  4,  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista  la  nota  n.  128699  del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del  predetto  comma
109  della  legge  n.   191   del   2009,   richiede   che   ciascuna
Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle  Autonomie
speciali e comunichi al Ministero dell'economia e  delle  finanze  le
somme che sarebbero state attribuite alle Province autonome, al  fine
di consentire le conseguenti  variazioni  di  bilancio  in  riduzione
degli stanziamenti a partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783, del 17 gennaio 2011, che  conferma  l'esigenza  di  mantenere
accantonati i fondi spettanti alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
  Considerato che  per  la  ripartizione  delle  risorse  di  cui  al
presente decreto occorre ricomprendere anche le quote  riferite  alle
Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle
risorse da attribuire; 
  Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014,  adottato  dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle risorse
afferenti al Fondo nazionale per le  politiche  sociale,  incluse  le
quote riferite alle Provincie autonome di Trento e Bolzano; 
  Ritenuto  di  avvalersi  delle  percentuali  stabilite  nel  citato
decreto interministeriale 21 febbraio 2014, ai fini del riparto delle
risorse di cui ai successivi commi 3 e 4  dell'art.  3  del  presente
decreto; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
novembre  2016,  con  cui  sono  state  ripartite,  per  il   biennio
2015-2016, le risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'»,  di  cui  all'art.  5-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 e sono stati indicati, all'art. 2
i criteri di riparto; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
dicembre 2016, di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2017; 
  Visto l'art. 1, comma 359, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» che incrementa  di  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, il  «Fondo
per le politiche relative ai diritti e  alle  pari  opportunita'»  da
destinare ai  servizi  territoriali,  ai  centri  antiviolenza  e  ai
servizi di assistenza alle donne vittime di violenza  sessuale  e  di
genere, per le  attivita'  di  assistenza  e  sostegno  di  cui  agli
articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Vista  la  nota  preliminare  al  bilancio  di   previsione   della
Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  2017  di  cui  al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  9  dicembre
2016; 
  Vista la nota DPO n. 8380 del 6  ottobre  2017,  con  la  quale  il
Coordinamento tecnico  della  VIII  Commissione  «politiche  sociali»
della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso
al Dipartimento per le pari opportunita' i dati  relativi  al  numero
dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle  Regioni
e nelle Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Acquisita  in  data  9  novembre  2017  l'intesa  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui  al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione  delle  risorse
individuate, secondo le tabelle allegate, per la somma complessiva di
euro 12.714.553, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri, centro di responsabilita' 8, capitolo di  spesa  «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle  pari  opportunita'»,  da
destinare al  finanziamento  per  il  potenziamento  delle  forme  di
assistenza e di sostegno alle donne vittime di  violenza  e  ai  loro
figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della  rete  dei
servizi territoriali,  dei  centri  antiviolenza  e  dei  servizi  di
assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'art.  5,  comma
2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'attuazione del presente  decreto  si  applicano  le
definizioni e i requisiti previsti per i  centri  antiviolenza  e  le
case-rifugio dal capo I e dal capo II  dell'Intesa  del  27  novembre
2014, conclusa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della  legge  5  giugno
2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le  Autonomie  locali,  relativa  ai  requisiti
minimi  dei  centri  antiviolenza  e  delle  case-rifugio,   prevista
dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 24 luglio 2014.